Art. 10.
(Gare e manifestazioni su strade a fondo naturale o aree private in cui è ammessa la circolazione di veicoli a motore).

      1. Le gare e le manifestazioni sportive comportanti circolazione di veicoli motorizzati su strade a fondo naturale o aree private in cui è ammessa la circolazione, ai sensi della presente legge, sono soggette alle autorizzazioni di pubblica sicurezza previste dalla legislazione vigente in materia

 

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e devono garantire il rispetto dei limiti alla circolazione stabiliti dalla presente legge o emanati in forza di essa.
      2. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 9 del codice della strada.